Un salario minimo fissa una paga oraria o un minimo tabellare.
Invece, il salario giusto, attraverso la contrattazione collettiva, fa invece riferimento al trattamento economico complessivo.
Il trattamento economico complessivo del lavoratore dipendente non può essere inferiore a quello definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Al fine dell’applicazione di tale parametro, si fa riferimento, per l’individuazione delle suddette organizzazioni comparativamente più rappresentative, al settore e alla categoria produttivi di riferimento, in rapporto all’attività principale o prevalente esercitata dal datore di lavoro e alla dimensione e alla natura giuridica di quest’ultimo, e, per i settori non coperti da contrattazione collettiva, al settore (coperto da contratto collettivo) maggiormente connesso all’attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro, tenuto conto della dimensione e della natura giuridica del medesimo.
E’ quindi la contrattazione collettiva che costituisce lo strumento per la determinazione di retribuzioni giuste ed è sempre essa che deve assicurare ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
Comunque, il salario giusto non guarda soltanto la paga oraria ma la qualità complessiva del trattamento economico e normativo costruito dalla contrattazione collettiva: tredicesima, quattordicesima, Tfr, welfare contrattuale, permessi, bilateralità e formazione.
Invece, il salario minimo può essere stabilito per legge (salario minimo legale), dalla contrattazione collettiva nazionale, o dalla combinazione della fonte normativa con la contrattazione collettiva.
Ebbene, anche il salario minimo non è una voce unica, ma un insieme di elementi: minimi, indennità, mensilità aggiuntive, welfare contrattuale, istituti di bilateralità ed elementi di garanzia; un trattamento economico complessivo.