Il Codice di condotta del Telemarketing

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato un Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling promosso da associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori.

L’obiettivo è facilitare la diffusione nel mercato di principi e misure a tutela dei consumatori.

Per assicurare il rispetto della normativa privacy “dal contatto al contratto” le società che aderiranno al Codice, si impegneranno ad adottare misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la “filiera” del telemarketing.

Dovranno in particolare raccogliere consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione eccetera), informare in maniera precisa le persone contattate sulle finalità per le quali vengono usati i loro dati, assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati).

Introdotte inoltre regole per contrastare il fenomeno del “sottobosco” dei call-center abusivi.

Il Codice di condotta stabilisce infatti che nei contratti stipulati dall’operatore con l’affidatario del servizio dovrà essere prevista una penale o la mancata corresponsione della provvigione per ogni vendita di servizi realizzata a seguito di contatto promozionale senza consenso.

Le società saranno tenute ad effettuare una valutazione di impatto nel caso svolgessero trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, che comportano un’analisi sistematica e globale di informazioni personali.