Nuovi poteri ai notai

Possono essere l’alternativa ai giudici per autorizzare vendite, donazioni e accettazioni di eredità anche di minori.

Sono parificati all’autorità giudiziaria sul potere di rilascio delle autorizzazioni di legge per la stipula di atti pubblici e scritture private autenticate nei quali intervenga un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno); oppure l’oggetto sia un bene ereditario.

In sostanza, per queste autorizzazioni ci si potrà avvalere di un notaio, in alternativa al tradizionale ricorso all’ autorità giudiziaria.

Pertanto, a qualsiasi notaio può essere richiesto di emanare l’autorizzazione, alla sola condizione che si tratti del notaio incaricato della stipula dell’atto per il quale occorre il rilascio dell’autorizzazione.

Rientrano nell’ambito del potere notarile di autorizzazione:

gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal minorenne soggetto a potestà genitoriale, dal minorenne sottoposto a tutela, dall’interdetto e dall’inabilitato, dal soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno; ad esempio, l’autorizzazione occorrente a uno di questi soggetti per accettare un’eredità;

la nomina dei curatori speciali per i casi di conflitto di interessi e di impossibilità dei genitori di rappresentare il figlio minorenne;

gli atti di straordinaria amministrazione del chiamato all’eredità, da compiersi per ragioni di urgenza, dell’erede che ha accettato l’eredità con il beneficio di inventario, del curatore dell’eredità giacente e dell’esecutore testamentario.

Inoltre al notaio è attribuito il potere/dovere di stabilire le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo che sia riscosso, in dipendenza dell’atto autorizzato, da persone soggette a una misura di protezione.

Nelle competenze del notaio invece non rientrano (in quanto restano di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria) le autorizzazioni occorrenti:

per attività diverse da quelle per le quali si debba stipulare un atto notarile (si pensi all’autorizzazione del giudice tutelare al tutore al fine di effettuare l’investimento di capitali);

per promuovere giudizi o per rinunciarvi, nonché per transigere una controversia o per comprometterla in arbitri.