Il Registro Pubblico delle Opposizioni, originariamente riservato alle sole utenze presenti negli elenchi telefonici pubblici, è stato esteso a tutti i numeri nazionali riservati, inclusi i cellulari. L’iscrizione al RPO annulla i consensi al telemarketing e alla cessione a terzi di dati personali rilasciati in precedenza per campagne promozionali, tessere per la raccolta punti, scontistica e fidelizzazione.
Dopo l’iscrizione l’utente non riceverà più le telefonate di telemarketing per cui ha rilasciato un consenso in precedenza, magari inavvertitamente. Inoltre i suoi dati non potranno più essere ceduti a terzi. Saranno, invece, lecite le chiamate da parte dei propri gestori delle utenze a cui è stato fornito apposito consenso nell’ambito di un contratto (attivo o cessato da non oltre 30 giorni) e quelle autorizzate dopo l’iscrizione al RPO. Per non ricevere chiamate nemmeno dai propri gestori è possibile rivolgersi direttamente a tali soggetti, mentre per annullare i nuovi consensi al telemarketing rilasciati dopo l’iscrizione al RPO è possibile rinnovare gratuitamente l’iscrizione.
Cosa occorre fare se, nonostante l’iscrizione nel Registro si ricevono ancora telefonate promozionali?
Per opporsi a ulteriori futuri contatti da parte dell’operatore economico nel cui interesse la telefonata promozionale è effettuata (ad esempio una compagnia telefonica, un operatore del settore energetico, assicurativo, bancario eccetera) l’interessato può – con riferimento alla numerazione telefonica oggetto di contatto – esercitare i diritti di accesso, rettifica, integrazione, aggiornamento, cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
L’esercizio di questi diritti può essere effettuato attraverso il modello scaricabile dal sito del Garante per la Privacy. Il modello deve essere inviato all’operatore economico nel cui interesse è stata effettuata la chiamata promozionale. Rispetto all’esercizio di questi diritti, il titolare del trattamento deve fornire riscontro all’interessato “senza ritardo”, al più tardi entro un mese dal ricevimento dell’istanza (il termine è prorogabile in casi particolari fino a tre mesi).
Per effetto dell’esercizio del diritto di opposizione, il destinatario dell’istanza deve anzitutto inserire la numerazione indicata in una lista di non contattabilità. L’interessato non può più, quindi, essere legittimamente contattato in futuro dal medesimo operatore economico attraverso l’utenza telefonica oggetto di opposizione per finalità promozionali. Inoltre, l’interessato dovrebbe trovarsi nella condizione di acquisire direttamente e agevolmente tutte le informazioni rilevanti per risalire al consenso eventualmente manifestato in passato per finalità promozionali e quindi revocarlo o comunque opporsi all’ulteriore trattamento dei dati per tale scopo esercitando nuovamente il diritto di opposizione nei confronti di chi li detiene.
Se nonostante tutto questo manca il riscontro da parte dell’operatore economico e/o continuano le chiamate promozionali dallo stesso, l’interessato può presentare un reclamo o una segnalazione al Garante, indicando le telefonate ricevute anche per il tramite del modelli predisposti dall’Autorità e, se del caso, allegando la prova dell’avvenuto esercizio dei diritti previsti dal regolamento (ad esempio, allegando copia della pec o della mail inviata, del fax, della raccomandata con a.r.) e ogni ulteriore elemento che possa rivelarsi utile ai fini dell’avvio dell’istruttoria.
I modelli per i reclami o le segnalazioni al Garante, una volta compilati, possono essere inviati o via fax (al numero 06.69677.3785), o via e-mail (protocollo@gpdp.it ovvero protocollo@pec.gpdp.it; questo secondo indirizzo è configurato per ricevere solo comunicazioni provenienti da posta elettronica certificata), o infine tramite raccomandata indirizzata a: “Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma”.