Vendita case in costruzione garantita da fideiussione

All’atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà di un edificio da costruire, il costruttore è obbligato a ottenere il rilascio, da una banca o da una compagnia di assicurazione, di una fideiussione di importo corrispondente a qualsiasi corrispettivo che il costruttore riscuota dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà. La fideiussione deve essere consegnata all’acquirente.

La fideiussione deve garantire la restituzione di ogni corrispettivo che il costruttore abbia riscosso anteriormente al trasferimento della proprietà (oltre agli interessi legali) nel caso in cui:

1) il costruttore incorra in una “situazione di crisi”, per tale intendendosi ad esempio un pignoramento o il fallimento del costruttore;

2) il costruttore sia inadempiente all’obbligo di ottenere e consegnare all’acquirente, all’atto del trasferimento della proprietà, una polizza assicurativa decennale a copertura dei danni provocati all’immobile o a soggetti terzi che siano derivanti dalla rovina totale o parziale dell’edificio o da gravi difetti costruttivi.

La fideiussione deve prevedere la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere escutibile a richiesta scritta dell’acquirente, corredata da idonea documentazione comprovante l’ammontare delle somme corrisposte al costruttore, da inviarsi al domicilio indicato dal fideiussore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.